Si avvicina un weekend di shopping vivace a Brindisi e nei comuni circostanti, con l’attesissimo inizio dei saldi invernali previsto per venerdì 5 gennaio, seguito dalla festa dell’Epifania il giorno successivo. Questo segna l’avvio del primo weekend di vendite a prezzi scontati, un periodo molto atteso sia dagli acquirenti alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo, sia dagli esercenti nel settore della moda.
Per i consumatori, i saldi rappresentano un’opportunità di soddisfare le proprie esigenze a prezzi convenienti, mentre per gli operatori del settore moda, la vendita “a saldo” è un’occasione per recuperare investimenti passati e reinvestire per futuri acquisti, preparandosi così alla stagione primaverile/estiva.
Il settore dell’abbigliamento e delle calzature non ha ancora completamente superato le difficoltà derivanti dalla pandemia. A ciò si aggiunge l’impatto negativo delle temperature straordinariamente elevate degli ultimi mesi, che ha influenzato le vendite dei capi autunnali e contribuito a una diminuzione significativa della spesa familiare per abbigliamento e calzature nel 2023, rispetto al 2019. Ulteriori sfide includono l’aumento dei costi energetici e delle materie prime.
Per supportare il settore della moda, specialmente i negozi locali considerati punti di riferimento per sicurezza e bellezza urbana, è essenziale adottare specifiche misure di sostegno. Questi negozi offrono un servizio cordiale, professionale e un’esperienza d’acquisto di alta qualità, caratteristiche distintive che li rendono unici.
Con l’inizio dei saldi invernali, si spera di dare una spinta positiva al comparto, allineando maggiormente le vendite ai periodi stagionali appropriati. Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti Brindisi, sottolinea l’importanza di sostenere il settore in questo momento critico. Confida che questo periodo di vendite possa portare sollievo ai commercianti locali e auspica un supporto mirato per garantire vitalità e prosperità alle attività di prossimità.
ANNUNCI RIDUZIONE PREZZI IN OCCASIONE DI CAMPAGNE PROMOZIONALI (COMPRESI I SALDI)
Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono state pubblicate le FAQ elaborate allo scopo di fornire un orientamento interpretativo e applicativo con riferimento alle disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo di cui all’articolo 17-bis del Codice del consumo (come introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, di recepimento della direttiva UE 2019/2161).
In sintesi i contenuti del provvedimento in relazione alle campagne di vendita promozionali:
– ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal venditore per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione;
– per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal venditore alla generalità dei consumatori (sono esclusi dunque gli sconti praticati nei confronti di un numero ristretto di persone, come nel caso di operazioni a premi o tessere di fidelizzazione) nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo: a tale prezzo più basso deve dunque fare riferimento l’annuncio di riduzione, cioè lo sconto pubblicizzato, allo scopo di evitare che si realizzi nel corso dell’ultimo mese un “rialzo” di prezzo strumentale, atto a far sì che lo sconto si riveli in realtà fittizio;
– nel caso in cui la riduzione riduzione di prezzo aumenta progressivamente (ad es. durante i SALDI): il prezzo precedente è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo e per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il PREZZO SENZA LA RIDUZIONE ANTERIORE ALLA PRIMA APPLICAZIONE della riduzione di prezzo.
– Quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.
– la norma si applica anche ai fini dell’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite di fine stagione o saldi e vendite promozionali) ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 114/98;
– la norma non si applica ai prodotti agricoli e alimentari deperibili di cui al D. Lgs. n. 198/2021, art. 2, comma 1, lett. m) (prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione; prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: a superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure a superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5) e art. 4, comma 5-bis (prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; tutti i tipi di latte);
– la norma non si applica neppure alle vendite sottocosto di cui all’art. 15, comma 7, del D. Lgs. n. 114/98 e il prezzo di vendita al pubblico sottocosto non rileva ai fini della individuazione del prezzo precedente;
– per i prodotti che sono stati immessi sul mercato da meno di trenta giorni, il professionista è tenuto ad indicare il periodo di tempo a cui il prezzo precedente fa riferimento. Fanno eccezione i “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, non soggetti alla disciplina del presente articolo.
Chiunque violi le disposizioni dell’art. 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 114/98